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Contabilizzazione del Calore, dal 2019 novità importanti

lentepubblica.it • 3 Gennaio 2019

contabilizzazione-calore-2019-novitaContabilizzazione del Calore, nel 2019 novità introdotte dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio CE n.2002/2018.


La nuova Direttiva è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 328/210 del 21 dicembre 2018 ed è entrata in vigore il 24 dicembre.

 

Secondo la nuova normativa, entro il 25 ottobre 2020 è opportuno che i contatori di calore e i contabilizzatori di calore di nuova installazione siano leggibili da remoto affinché i consumatori dispongano, con frequenza e a costi convenienti, di informazioni sui consumi.

 

Gli Stati membri sono liberi di decidere se le tecnologie a lettura mobile (modalità walk-by o drive-by) debbano essere considerate o meno leggibili da remoto. Per la lettura dei dispositivi leggibili da remoto non è necessario l’accesso ai singoli appartamenti o alle singole unità.

 

Contabilizzazione per il riscaldamento, il raffreddamento e l’acqua calda per uso domestico

 

Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali di teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua calda per uso domestico ricevano a prezzi concorrenziali contatori che riproducano con precisione il loro consumo effettivo d’energia.

 

Negli edifici alimentati da una fonte centrale di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso domestico che alimenta vari edifici oppure allacciati a un sistema di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, è installato un contatore in corrispondenza dello scambiatore di calore o del punto di fornitura.

 

Ripartizione delle spese in base alle misurazioni e ripartizione dei costi per il riscaldamento, il raffreddamento e l’acqua calda per uso domestico

 

Nei condomini e negli edifici polifunzionali alimentati da una fonte centrale di riscaldamento o di raffreddamento oppure da un sistema di teleriscaldamento o di teleraffrescamento sono installati contatori individuali per misurare il consumo di calore, raffreddamento o acqua calda per uso domestico per ciascuna unità immobiliare, se tecnicamente fattibile ed efficiente in termini di costi in quanto proporzionato rispetto al potenziale risparmio energetico.

 

Se per misurare il consumo di energia termica in ciascuna unità immobiliare l’uso di contatori individuali non è tecnicamente fattibile o non è efficiente in termini di costi, si utilizzano contabilizzatori individuali di calore che misurano il consumo di energia termica in corrispondenza di ciascun radiatore, a meno che lo Stato membro in questione dimostri che la loro installazione non è efficiente in termini di costi. In tali casi possono essere presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la contabilizzazione del consumo di energia termica. Ogni Stato membro definisce in modo chiaro e pubblica i criteri generali, le metodologie e/o le procedure volte a determinare la non fattibilità tecnica e inefficienza in termini di costi.

 

Se i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, ovvero se essi sono alimentati prevalentemente da sistemi propri comuni di riscaldamento o raffreddamento, gli Stati membri fanno in modo di disporre di norme nazionali trasparenti e accessibili al pubblico relative alla ripartizione dei costi di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico in tali edifici, al fine di assicurare la trasparenza e l’accuratezza del calcolo del consumo individuale. Se del caso, tali norme comprendono orientamenti sulle modalità di ripartizione dei costi per l’energia utilizzata come segue:

 

a) l’acqua calda per uso domestico;

 

b) il calore irradiato dall’impianto dell’edificio e il riscaldamento delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori;

 

c) per il riscaldamento o il raffreddamento degli appartamenti.

 

Obbligo di lettura da remoto

 

Ai fini degli articoli 9 bis e 9 ter, i contatori e i contabilizzatori di calore installati dopo il 25 ottobre 2020 sono leggibili da remoto. Continuano ad applicarsi le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi di cui all’articolo 9 ter, paragrafo 1.

 

Entro il 10 gennaio 2027 si dotano della capacità di lettura da remoto i contatori e i contabilizzatori di calore sprovvisti di tale capacità ma che sono già installati o si sostituiscono con dispositivi leggibili da remoto, salvo laddove lo Stato membro dimostri che ciò non è efficiente in termini di costi.

 

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
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